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Statuto del Centro Studi Modulo di iscrizione |
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ART. 1 - COSTITUZIONE
A) E’ costituita l’Associazione culturale di volontariato denominata CENTRO STUDI TRADIZIONI POPOLARI TOSCANE. B) L’Associazione ha sede in Scandicci, P.zza A.Volta 2 Scandicci (sede provvisoria). C) L’ Associazione è regolata dal presente statuto ed agisce nei limiti delle leggi statali, regionali che regolano l’ attività di volontariato, nonché dei principi generali dell’ordinamento giuridico. D) I contenuti e la struttura dell’Associazione sono democratici. E) L’Associazione ha durata illimitata e non ha fine di lucro. F) L’Associazione estende l’attività su tutto il territorio nazionale e può operare anche all’estero qualora ne sia richiesta la partecipazione.
ART. 2 - FINALITA’
A) L’Associazione, in conformità con l’atto di costituzione del 15 Maggio 1996 che del presente statuto è parte integrante si propone la: - individuazione e schedatura del materiale già pubblicato e di registrazioni amatoriali rintracciabili sul territorio e riguardanti gli usi, i costumi e le tradizioni popolari della Regione Toscana; - raccolta e archiviazione delle schede, dischi, cassette, video, pubblicazioni, foto, manoscritti, utensili e oggetti riguardanti l’attività poetica, musicale e quanto altro concerne il folklore. Il materiale, raccolto e catalogato, sarà a disposizione degli studiosi e di quanti altri ne facciano esplicita richiesta; sarà conservato presso la sede, luogo che costituirà il punto di riferimento e di coordinamento dell’attività dell’Associazione; - raccolta e diffusione a fini culturali, divulgativi e amatoriali del repertorio canoro, musicale, teatrale e poetico ancora facente parte della tradizione popolare toscana; - attività editoriale relativa alla pubblicazione di un periodico denominato TOSCANA FOLK ; pubblicazioni di carattere folkloristico, atti di convegni, bollettini di studio, ricerche monografiche o altro; - promozione di attività interdisciplinari con Università e scuole di ogni ordine e grado, associazioni culturali e/o amatoriali che ne facciano richiesta; - allestimento di mostre, organizzazione di incontri, convegni di studio, nonché corsi di aggiornamento per insegnanti.
ART. 3 - ORGANI
A) Sono organi dell’Associazione: - L’Assemblea degli aderenti; - Il Comitato esecutivo; - Il Presidente.
ART. 4 - ASSEMBLEA DEGLI ADERENTI
A) L’Assemblea è costituita da tutti gli aderenti all’organizzazione. B) Essa è presieduta dal Presidente ed è convocata dal Presidente stesso in via ordinaria una volta all’anno e in via straordinaria ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario. C) La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno un terzo degli aderenti e in tal caso il Presidente deve provvedere alla convocazione entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta e l’Assemblea deve esser tenuta entro trenta giorni dalla convocazione. D) In prima convocazione l’Assemblea è regolarmente costituita con la presenza di metà più uno degli aderenti presenti in proprio o per delega da conferirsi ad altro aderente. In seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli aderenti presenti in proprio o in delega. E) Ciascun aderente non può essere portatore di più di una delega. F) Le deliberazioni dell’ Assemblea sono adottate a maggioranza semplice dei presenti, fatto salvo quanto previsto dal successivo articolo 16. G) L’Assemblea ha i seguenti compiti: - Eleggere i membri del Comitato esecutivo; - eleggere i componenti del Collegio dei probiviri; - approvare il programma di attività proposto dal Comitato esecutivo; - approvare il bilancio preventivo; - approvare il bilancio consuntivo; - approvare o respingere le richieste di modifica dello statuto di cui all’articolo 16; - stabilire l’ammontare delle quote associative e dei contributi a carico degli aderenti.
ART. 5 - COMITATO ESECUTIVO
A) Il Comitato esecutivo è eletto dall’Assemblea ed è composto da 5 a 9 membri. B) Il Comitato esecutivo si riunisce su convocazione del Presidente almeno una volta ogni tre mesi e quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti. C) Il Comitato esecutivo ha i seguenti compiti: - fissare le norme per il funzionamento dell’organizzazione; - sottoporre all’approvazione dell’Assemblea i bilanci preventivo e consultivo annuali; - determinare il programma di lavoro promuovendone l’attività e autorizzandone la spesa; - assumere il personale; - nominare il Segretario; - accogliere o rigettare le domande degli aderenti; - ratificare nella prima seduta successiva i provvedimenti di propria competenza adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza.
ART. 6 - PRESIDENTE
A) Il Presidente è anche il Presidente dell’Assemblea degli aderenti e del Comitato esecutivo, è eletto da quest’ultimo nel suo seno a maggioranza di voti. B) Esso cessa dalla sua carica secondo le norme del successivo articolo 10 e qualora non ottemperi a quanto disposto nei precedenti articoli 4, comma 3 e 5, comma 2. C) Il Presidente rappresenta legalmente l’organizzazione nei confronti di terzi e in giudizio. Convoca le riunioni dell’Assemblea e del Comitato esecutivo. D) In caso di necessità e di urgenza assume i provvedimenti di competenza del Comitato esecutivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva. E) In caso di assenza o di impedimento o di cessazione le relative funzioni sono svolte dal vice Presidente.
ART. 7 - SEGRETARIO
A) Il Segretario coadiuva il Presidente ed ha i seguenti compiti: - provvede alla tenuta e all’aggiornamento del registro degli aderenti; - provvede al disbrigo della corrispondenza, - è responsabile della redazione e della conservazione dei verbali delle riunioni; - predispone lo schema del progetto dei bilanci da sottoporre al Comitato; - provvede alla tenuta dei registri, alla contabilità dell’organizzazione e alla conservazione dei documenti relativi all’attività dell’Associazione; - provvede alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese in conformità alle decisioni prese dal Comitato esecutivo.
ART. 8 - COLLEGIO DEI PROBIVIRI
A) Il Collegio dei probiviri è costituito da tre membri effettivi e due supplenti eletti dall’Assemblea; elegge nel suo seno il Presidente. B) Il Collegio ha il compito di esaminare tutte le controversie tra gli aderenti. C) Esso giudica ex bono et aequo e il lodo emesso è inappellabile.
ART. 9 - GRATUITA’ DELLE CARICHE
A) Tutte le cariche sociali sono gratuite. Esse hanno la durata di tre anni e possono essere riconfermate. B) Le sostituzioni e le coaptazioni effettuate nel corso del triennio decadono allo scadere del triennio stesso.
ART. 10 - BILANCIO
A) Ogni anno devono essere redatti a cura del Comitato esecutivo, i bilanci preventivo e consuntivo da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea che deciderà a maggioranza di voti. B) Dal bilancio consuntivo devono risultare i beni, i contributi o i lasciti ricevuti.
ART. 11 - ADERENTI
A) Sono aderenti all’ organizzazione quelli che sottoscrivono il presente statuto e quelli che ne fanno richiesta e la cui domanda è accolta dal Comitato esecutivo. B) Nella domanda di ammissione l’aspirante aderente dichiara di accettare senza riserve lo statuto dell’Associazione. L’ammissione decorre dalla data di delibera del Comitato esecutivo. C) Gli aderenti cessano di appartenere all’Associazione per: - dimissioni volontarie; - per non avere effettuato il versamento della quota associativa per almeno due anni; - per morte; - per indegnità deliberata dal Comitato esecutivo. In quest’ultimo caso è ammesso il ricorso al Collegio dei probiviri che decide in via definitiva.
ART. 12 - DIRITTI E OBBLIGHI DEGLI ADERENTI
A) Gli aderenti hanno diritto di partecipare alle Assemblee, di votare direttamente o per delega, di svolgere il lavoro preventivamente concordato e di recedere dall’appartenenza all’organizzazione. B) Gli aderenti hanno l’obbligo di rispettare le norme del presente statuto, di pagare le quote sociali e i contributi nell’ammontare fissato dall’Assemblea e di prestare il lavoro preventivamente concordato.
ART. 13 - QUOTA SOCIALE
A) La quota associativa a carico degli aderenti è fissata dall’Assemblea. Essa è annuale; non è frazionabile né ripetibile in caso di recesso o di perdita della qualità di aderente. B) Gli aderenti non in regola col pagamento delle quote sociali non possono partecipare alle riunioni dell’Assemblea né prendere parte all’attività dell’organizzazione. Essi non sono elettori e non possono essere eletti alle cariche sociali.
ART. 14 - RISORSE ECONOMICHE
A) L’Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da: - quote associative e contributi degli aderenti; - contributi dei privati; - contributi dello Stato, di enti e istituzioni pubbliche; - contributi di organismi internazionali; - donazioni e lasciti testamentari; - rimborsi derivanti da convenzioni; - entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali; - rendite di beni mobili o immobili pervenuti all’organizzazione a qualunque titolo. B) I fondi sono depositati presso l’Istituto di Credito stabilito dal Comitato esecutivo. C) Ogni operazione finanziaria è disposta con firme congiunte del Presidente e del Segretario.
ART. 15 - MODIFICHE ALLO STATUTO
A) Le proposte di modifica allo statuto possono essere presentate all’Assemblea da uno degli organi o da almeno cinque aderenti. Le relative deliberazioni sono approvate dall’Assemblea col voto favorevole della maggioranza assoluta degli aderenti all’organizzazione.
ART. 16 - NORMA DI RINVIO
A) Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia.
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